I.C.I. AVVISO PUBBLICO

La categoria

01/06/2009

 

COMUNE DI SAN MICHELE DI SERINO
PROVINCIA DI AVELLINO

 
I.C.I.   – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2009
 
 
ALIQUOTE – DICHIARAZIONI - PAGAMENTO 1° RATA ENTRO IL 16 GIUGNO 2009
 
 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992,n.504 e successive modificazioni relativamente all’I.C.I.;
Visto il Regolamento Comunale sull’Imposta Comunale ICI;
Vista la delibera n. 29 del 25.03.2009 del Commissario Straordinario di determinazione delle aliquote riferite all’anno 2009;
Richiamato il decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008;
 
 INFORMA
 
che il decreto Legge n. 93/2008 ha stabilito che a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo:per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. n.504/1992 e ss.mm. ed ii. ,nonchè quelle ad esse assimilate dal Comune con Regolamento vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto, ad eccezione di quelle di Categoria catastale A1-A8 e A9 ,per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 87 ,commi 2 e 3 del decreto 504/1992.
Il Regolamento Comunale sull’I.C.I. all’art. 11 recita: le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari fino al II° grado e affini al I° grado sono assimilate all’abitazione principale, se dimostrate con apposita dichiarazione e certificato di residenza nell’immobile del familiare-parente.
 
1 - Le Aliquote per l’anno 2009, di cui alla delibera n. 29/2009 del Commissario Straordinario, sono le seguenti:
a) Aliquota ordinaria              5,50 per mille
 
d) Abitazioni non locate e relative pertinenze      7,00 per mille
 
Abitazioni prive di contratto di locazione (non classificabili quali abitazioni principali) e relative pertinenze classificate catastalmente in C/02,C/06 e C/ 07
 
b) Aliquota abitazione principale A1-A8-A9      5,00 per mille
 
 
2 - La Detrazione
Detrazione per abitazione principale  al punto b)   € 103,29
 
3 - Dichiarazione I.C.I.
Il D.L. 223/2006, a decorrere dall'anno 2007, ha soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del D.Lgs. 446/1997. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. In ogni caso va presentata la dichiarazioni I.C.I. per acquisto, vendita e modificazioni intervenute nell'anno 2006 che determinano una diversa quantificazione dell'imposta dovuta.
 
4 - Modalità di versamento
 
Acconto : pari al 50% dell'I.C.I. dovuta sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente da versare entro il 16 giugno 2009.
 
Saldo : pari all'imposta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, da versare entro il 16 dicembre 2009.
E' possibile anche pagare in unica soluzione, entro il termine previsto per l'acconto, se si applicano le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso. L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è superiore a 0,49 centesimi. Il versamento può essere effettuato:
  • utilizzando i bollettini di conto corrente postale n. 52707593 intestato a "COMUNE DI SAN MICHELE DI SERINO - SERVIZIO TESORERIA I.C.I. 83020 SAN MICHELE DI SERINO AV", recapitati presso le abitazioni e/o a disposizione presso l’Ufficio Tributi del Comune di S.Michele di Serino.
  • utilizzando il modello F24.
 
Ravvedimento Operoso (Omesso o parziale versamento I.C.I.)
Il contribuente che, per qualsiasi motivo, non ha provveduto ad effettuare correttamente i versamenti I.C.I. alle scadenze di giugno e dicembre, ha la possibilità di regolarizzare spontaneamente, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili per l'omissione o il parziale versamento, effettuando il pagamento dell'imposta ancora dovuta maggiorato di una sanzione ridotta:
  • pari al 2,50% dell'imposta se il versamento avviene entro 30 gg. dalla data di scadenza dell'acconto o delosaldo.
  • pari al 3,00% dell'imposta se il versamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativaoall'anno di commissione della violazione.
 
Oltre alla sanzione come sopra determinata, il Contribuente è tenuto al versamento degli interessi legali computati, con maturazione giorno per giorno, fino alla data di versamento in sede di ravvedimento, al tasso del 3,00% annuo.
 
Per qualsiasi informazione l’Ufficio Tributi osserva i seguenti orari di apertura :  Mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 .
 
Dalla Residenza Municipale,lì 01 giugno 2009
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI
Dott.ssa Anna Rapolla

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